Il provider che ospita siti a luci rosse e il titolare di indirizzi internet che contengono banner a pagamento per contenuti a sfondo pornografico non commettono il reato di sfruttamento della prostituzione. Lo ha stabilito il gup di Roma, Alfredo Ruocco, decidendo il non luogo a procedere. Per il gup il provider è responsabile del concorso nel reato solo se si prova che ha avuto un vantaggio economico dalle attività presenti sul sito incriminato.

In questo caso, il provider in questione, cioè colui che offre servizi di registrazione, manutenzione, nome e dominio di siti a luci rosse, ha tirato un sospiro di sollievo. Per lui il giudice ha decretato il non luogo a procedere per insussistenza del fatto.
Colpevole solo se ha vantaggio economico
"Il provider non può essere considerato responsabile del concorso nel reato - si legge nelle motivazioni della sentenza - se non si prova che abbia avuto un vantaggio economico diretto dalle attività presenti sul sito incriminato".
L'avvocato: "Prima sentenza del genere"
Per l'avvocato difensore, Fulvio Sarzana di Sant'Ippolito, è la prima volta che viene assolto un provider per fatti del genere. Secondo il legale si tratta di una "sentenza di assoluto rilievo perché interpreta in maniera corretta le norme comunitarie e nazionali sulla responsabilità degli intermediari, escludendo in radice le derive restrittive delle norme che vorrebbero il provider assumere la veste di poliziotto della rete".
Ultimo aggiornamento ore 17:51
